FAQ

FAQ

Che differenza c'è tra amianto compatto e amianto friabile?
Risposta:
Il materiale viene considerato friabile quando può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con semplice pressione manuale. Si puó definire compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).
Dove si trova l'amianto friabile?
Risposta:
L'uso di amianto friabile riguarda soprattutto:
  • ricoperture a spruzzo e rivestimenti isolanti termoacustici
  • controsoffittature
  • rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie
  • funi, corde, tessuti, cartoni, carte e prodotti affini
In quali materiali si puó trovare?
Risposta:
L'amianto è stato largamente utilizzato in passato per la realizzazione, ad esempio, di:
  • prodotti in cemento amianto quali ad esempio Eternit, Fibronit ed altri sinonimi commerciali (amianto compatto)
  • prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici con carta interposta di amianto, mattonelle in PVC e plastiche rinforzate
  • ricoperture e vernici, mastici sigillanti, stucchi adesivi ed altri prodotti spruzzati (amianto friabile)
Come si può individuare un materiale contenente amianto?
Risposta:
L'individuazione dell'amianto parte dall'aspetto del materiale, dall'eventuale marchiatura, dalle conoscenze del rilevatore e pu&ò anche giungere all'analisi del materiale effettuata da un laboratorio opportunamente e adeguatamente attrezzato.
Si può ancora utilizzare l'amianto?
Risposta:
Dal 1994 sono vietate la produzione e la commercializzazione di prodotti o manufatti contenenti amianto. Rimane un'attività residua per l'utilizzazione di materiali contenenti amianto se già presenti come scorte di magazzino.
Chi ha l'obbligo di individuare l'amianto?
Risposta:
Ai fini dell'autonotifica ex Articolo 12 comma 5 della Legge n.257/1992 e della successiva Deliberazione Consiliare della Regione Liguria numero 105 del 20 Dicembre 1996 e successive l'obbligo di gestione del rischio compete a tutti i proprietari, rappresentanti legali, amministratori o comunque figure equipollenti di immobili, impianti e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili per eventuali danni causati dalla dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di vita o di lavoro.
L'ente pubblico deve individuare l'amianto?
Risposta:
Anche l'ente pubblico deve provvedere all'individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l'autonotifica.
Che cosa si deve fare per individuare la presenza di amianto (sia friabile che compatto)?
Risposta:
Il proprietario deve verificare se esiste documentazione attendibile circa l'impiego dell'amianto nell'edificio o nella realizzazione dell'impianto di competenza.
Deve fare una accurata ricognizione all'interno della struttura per evidenziare eventuali situazioni che possono destare perplessitá; nel caso deve possibilmente ricercare le specifiche presso il produttore (se individuabile o rintracciabile) o un installatore.
Se del caso deve far intervenire un tecnico competente in materia in grado di valutare la presenza di amianto, eventualmente anche tramite analisi e che sia in grado di valutare il rischio. Il tecnico consiglierà inoltre gli opportuni interventi del caso.
Quanto costa individuare la presenza di amianto?
Risposta:
Se l'individuazione avviene tramite le richieste delle specifiche del materiali al produttore o all'installatore, non vi è alcun costo (o é circoscritto alle spese vive).
Se si ricorre a personale tecnico e all'eventuale analisi di laboratorio, i costi sono quelli derivanti da tali consulenze o prestazioni.
A chi ci si può rivolgere per individuare la presenza di amianto?
Risposta:
Ci si può rivolgere, sempre se necessario, a un tecnico competente o a un laboratorio di analisi.
L'Asl effettua sopralluoghi per individuare l'amianto in manufatti presenti all'interno di abitazioni?
Risposta:
L'Unità Sanitaria Locale effettua i sopralluoghi nel contesto delle attività di accertamento e controllo di propria competenza, pertanto non svolge attività di ricerca.
A chi ci si deve rivolgere per svolgere l'analisi dei materiali sospetti?
Risposta:
Ci si può rivolgere, sempre se necessario, a un tecnico competente o a un laboratorio di analisi.
L'Unità Sanitaria Locale effettua i sopralluoghi nel contesto delle attività di accertamento e controllo di propria competenza.
L'analisi dei materiali sospetti è gratuita o onerosa?
Risposta:
L'analisi è sempre e comunque onerosa essendo una prestazione svolta nell'interesse del soggetto privato.
A chi possono essere chiesti chiarimenti o maggiori approfondimenti per gli aspetti riguardanti la necessità di intervento?
Risposta:
Le Aziende Sanitarie Locali forniscono informazioni generali sulla problematica; per approfondire aspetti specifici o particolari occorre eventualmente rivolgersi a un tecnico che indichi gli interventi da adottare.
Perchè si fa la rilevazione (o accertamento, o censimento)?
Risposta:
Per individuare tutte le situazioni con amianto, che espongono a rischio potenziale singoli individui e gruppi di cittadini.
Che cosa è oggetto del censimento?
Risposta:
Oggetto del censimento sono:
  • gli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile e/o amianto legato in matrice compatta; la priorità è per gli edifici pubblici, per locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti per i quali è vincolante e obbligatorio; la rilevazione è da effettuarsi su tutto il materiale "a vista" presente in ambienti di uso collettivo;
  • le ditte che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle proprie realtà produttive e le imprese che operano nelle attività di smaltimento e di bonifica; l'utilizzo deve intendersi legato all'uso diretto, quando l'amianto o i materiali contenenti amianto sono o sono stati presenti fra le materie prime o i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo (esempio manufatti, vernici, mastici, impasti per l'applicazione a spruzzo o a cazzuola, pezzi di ricambio, ecc.), o indiretti, quando l'amianto è stato presente nelle macchine, negli impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda ed il contatto con tale materiale avviene o è avvenuto per il tipo di lavoro svolto (esempio manutenzione macchine, tubazioni, impianti o strutture edili, movimentazione pezzi ad alta temperatura, ripristino coibentazioni, ecc.).
Tutti gli edifici devono essere censiti oppure dipende dal tipo di attività svolta all'interno?
Risposta:
Tutti gli edifici nei quali è presente amianto devono essere censiti.
Quali sono gli obblighi e i compiti di un proprietario di un edificio ad uso collettivo?
Risposta:
Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, a tutti i proprietari di immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) compete l'obbligo di gestione del rischio, in quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto. In particolare per l'amianto friabile compete l'obbligo di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.
In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
Che responsabilità ha l'amministratore di condominio?
Risposta:
L'amministratore di condominio ha la responsabilità delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti presso i quali può svolgere un'azione di informazione e sensibilizzazione.
Deve pertanto inviare la notifica per la presenza di amianto nelle parti comuni dell'edificio nei termini fissati dalla Giunta Regionale, alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio. L'invio deve essere fatto a mezzo plico raccomandato.
Che cosa succede se non si presenta la notifica o se la si presenta in ritardo?
Risposta:
Si contravviene alle normative e disposizioni nazionali e regionali e quindi si incorre in sanzioni amministrative.
Che tipo di ruolo può avere una associazione rappresentativa nel divulgare il questionario ai singoli associati?
Risposta:
Alle Associazioni o Organismi rappresentativi, viene chiesta la fattiva collaborazione per la diffusione delle schede di autorilevazione e notifica e delle principali informazioni inerenti il censimento.
Come può essere bonificato l'amianto o i manufatti contenenti amianto?
Risposta:
Le tipologie di bonifica dell'amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.
La rimozione prevede l'asportazione totale del materiale dal sito in cui è presente.
L'incapsulamento consiste nel trattamento del materiale con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione della superficie esposta.
Il confinamento consiste nella installazione di una barriera a tenuta che separi il materiale contenente amianto dalle aree occupate dell'edificio e dall'ambiente.
L'adozione di una di queste tipologie è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).
L'approfondimento dell'argomento può essere fatto ricorrendo al DM 6.9.94.
Dove e come è possibile smaltire l'amianto (friabile e compatto)?
Risposta:
Lo smaltimento deve avvenire in una discarica autorizzata specificatamente per la tipologia del rifiuto prodotto. In Liguria non vi sono siti o aree nelle quali smaltire amianto friabile, mentre sono presenti alcuni siti ove potrebbe essere possibile lo smaltimento di prodotti o manufatti conteneti amianto compatto in buono stato.
Ulteriori notizie e informazioni relative alle operazioni di smaltimento possono essere chieste al Settore Ambiente della Provincia territorialmente competente avendo l'Ente la competenza diretta sulla materia.
A chi ci si può rivolgere se si deve bonificare materiale contenente amianto?
Risposta:
Occorre interpellare una ditta che operi con competenza nel rispetto delle norme di legge. Quando saranno stati svolti i corsi di formazione rivolti a persone dipendenti da Imprese che intendono lavorare nello specifico campo, il cittadino avrà modo di avvalersi di una delle Ditte così riconosciute.
Tutto ciò nelle more di eventuali atti regolamentari da parte del competente Ministero.
Che cosa si deve fare se devono essere rimossi manufatti contenenti amianto?
Risposta:
Il proprietario può rimuovere l'amianto solo in caso di piccoli quantitativi o piccoli manufatti e deve operare nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica nonchè di quella personale.
In particolare deve limitare la dispersione delle fibre nell'ambiente utilizzando tecniche di rimozione consolidate che consistono principalmente:
  • nell'utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei;
  • nel bagnare con appositi incapsulanti (es. colle viniliche) i materiali, siano essi lastre o friabili o rifiuto;
  • nella possibilità di smontare i materiali o le lastre senza romperli;
  • nel non utilizzare apparecchiature elettriche portatili ad alta velocità di rotazione dell'utensile;
  • nel raccogliere il materiale di risulta in contenitori sigillati etichettati a norma di legge e predisporlo per la successiva movimentazione;
  • nel conferire il rifiuto contenente amianto a discariche o aziende autorizzate per la specifica tipologia.
Quando il proprietario non è in grado di garantire il rispetto di queste procedure e comunque nel caso in cui i quantitativi di amianto o materiale contenente amianto sono di notevole entità, deve affidare il lavoro a ditte specializzate.
Come si può comprendere se l'Eternit (es. coperture di ondulato contenenti amianto compatto) deve essere rimosso oppure può ancora essere conservato?
Risposta:
Rimuovere le coperture di Eternit (o altra marca analoga) non è, in generale, obbligatorio e quindi necessario purchè la sua consistenza non sia origine di rischio. Potrebbe invece essere obbligatorio bonificarlo secondo le modalità previste dalla legge (che prevede l'incapsulamento, la sovracopertura e la rimozione quale ultima soluzione), nel caso in cui questo risultasse friabile a causa di un degrado molto avanzato.
Quali protezioni possono essere adottate in presenza di Eternit localizzato vicino alla propria residenza?
Risposta:
È obbligatorio, nell'effettuare lavori di ripristino della funzionalità delle coperture, seguire le procedure previste dal DM 6.9.94 per le tipologie di lavoro in questione.
Tali procedure tese a limitare la aerodispersione delle fibre di amianto, garantiscono la tutela della salute di chi lavora e di chi vive nei luoghi circostanti.
Le lastre di copertura (definite con il nome del fabbricante - es. Eternit) sono infatti materiali cementizi nei quali l'amianto è legato in una matrice compatta e le fibre di questa sostanza non tendono a disperdersi nell'atmosfera se non vengono sollecitate da agenti meccanici.
Nello specifico è stato riscontrato che la semplice presenza di una copertura in Eternit non genera localmente un aumento dell'inquinamento di fondo delle fibre di amianto aerodisperso e pertanto non sussiste un maggior rischio di malattia rispetto a quello a cui tutta la popolazione di quella zona è soggetta.
Molteplici sono i fattori che determinano un inquinamento "naturale" di fondo e tra questi si possono elencare sia la grande diffusione delle lastre di copertura in cemento amianto che la presenza in natura dell'amianto stesso.
Quali sono i rischi ed i pericoli dell'amianto confinato?
Risposta:
L'amianto o i prodotti contenenti amianto sono pericolosi solamente per gli operatori che effettuano la manutenzione di impianti e strutture all'interno del confinamento oppure nel caso di danneggiamento dello stesso.
L'amianto è pericoloso per la salute?
Risposta:
L'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa degli effetti che provocano le fibre minerali di cui è costituito, che possono essere determinati principalmente dalla inalazione di polveri rilasciate negli ambienti dai materiali che li contengono.
Il rilascio delle fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione o lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili usurati e sottoposti a sollecitazioni meccaniche (es. vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.).
Quali effetti produce l'amianto sulla salute?
Risposta:
L'esposizione a fibre di amianto viene associata a malattie che si manifestano a carico dell'apparato respiratorio e delle membrane sierose, principalmente la pleura, dopo molti anni dalla cessazione dell'esposizione (da 1 a 15 anni per l'asbestosi ad anche da 2 a 40 anni per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma).
L'asbestosi è una patologia cronica ed è quella che per prima è stata correlata all'inalazione di amianto.
Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue.
Si manifesta per esposizioni medio-alte.
Il carcinoma polmonare è una degenerazione che si manifesta a livello polmonare per esposizioni anche a basse dosi.
Il fumo ha l'effetto di aumentare fortemente la probabilità di contrarre la malattia.
Il mesotelioma, riconosciuto dal regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria ed in agricoltura come malattia professionale legata a lavorazioni che espongono all'azione di fibre di amianto è una forma tumorale maligna di più recente identificazione tra le patologie asbesto-correlate, interessa invece la membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo) ed è associato alla esposizione anche per basse dosi.
Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono molto inferiori a quelle professionali, purtuttavia non sono da sottovalutare perché gli effetti di formazioni che determinano danni irreversibili alle persone, non hanno teoricamente valori di soglia.
Cosa si deve fare in caso di accertata presenza di amianto?
Risposta:
Procedere alla compilazione della scheda di autonotifica fornendo tutti i dati chiesti seguendo le istruzioni che accompagnano le schede.
Provvedere alla consegna delle schede di autonotifica entro le scadenze fissate ed indicate nelle schede medesime.
Verificare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e quindi l'eventuale rischio che ne può derivare dal loro stato e, se necessario, procedere alla bonifica.
Che cosa è l'amianto?
Risposta:
Sono indicati con il termine amianto o "asbesto" alcuni minerali (silicati) a struttura fibrosa. I più diffusi sono: crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite antofillite (DPR 215/88).
L'amianto è virtualmente indistruttibile, resistente al calore e all'attacco degli acidi, estremamente flessibile, resistente alla trazione, facilmente friabile.
L'economicità dei materiali contenenti amianto ha contribuito alla sua diffusione Con il termine "amianto" a volte vengono denominati impropriamente anche i materiali che lo contengono (materiale contenente amianto = MCA).
Che cos'è l'eternit?
Risposta:
Eternit è un marchio commerciale, è sinonimo di materiale utilizzato per la realizzazione di coperture (piane o ondulate), di tubazioni, di serbatoi, di canne fumarie ed altri manufatti. Di fatto sono fibre di crisotilo amalgamate ed inglobate nel cemento o in matrici resinoidi.
Quali sono le proprietà principali dell'amianto?
Risposta:
Ha una elevata resistenza al fuoco ed al calore; possiede resistenza meccanica allo stiramento ed all'attrito; resiste altresì agli agenti chimici ed ha un elevato potere coibente.
Da quando viene utilizato?
Risposta:
E' impiegato per molteplici usi sino dall'antichità: si sono trovati vasi finlandesi risalenti al 2000 a.c.; era tessuto d'amianto anche il mantello di Carlo Magno. La sua produzione è cresciuta in modo esponenziale dall'inizio del 1900 sino agli anni 70. Il suo impiego è cresciuto più velocemente dell'utilizzo del petrolio.
La notifica della presenza di manufatti con amianto rilevati in tempi recenti per i quali non è stato adempiuto agli obblighi di legge come ed a chi deve essere fatta?
Risposta:
Per la segnalazione della presenza di manufatti contenenti amianto in edifici e/o impianti occorre procedere all'autonotifica con la presentazione delle relative schede che sono estraibili dal sito internet della Regione secondo il percorso www.regione.liguria.it/salusoc//index.htm igiene amianto. Dette schede debbono essere presentate all'ASL competente per territorio dopo averle compilate in ogni parte e sottoscritte dal Detentore e dal Responsabile per la gestione della presenza di amianto. Le schede sono identificate con le sigle a.1 per la localizzazione del materiale, a.2 per la notifica della presenza di friabile, a.3 per la notifica del compatto. Queste schede riguardano la prima notifica che avrebbe dovuto essere effettuata entro il novembre 1998 e che può eserlo ancora in qualsiasi momento per la regolarizzazione. La presenza notificata deve poi essere periodicamente aggiornata per attestare lo stato di conservazione dei manufatti o le variazioni intervenute. Gli aggiornamenti debbono essere fatti compilando le schede a.4 ed a.5 con cadenza annuale (entro il 31 maggio di ogni anno) per il friabile, o triennale (entro il 31 maggio del 2004, 2007, ecc.) per il compatto. Ciò indipendente dalla data di autonotifica iniziale. La regolarizzazione delle situazioni pregresse comporta l'applicazione di una penalità - di entità notevolmente inferiore alla possibile sanzione - che verrà successivamente chiesta dall'ASL competente. La penalità è pari ad Euro 129,11= in caso di regolarizzazione per la presenza di compatto e di Euro 387,34= in caso di regolarizzazione per la presenza di friabile (con o senza contestuale presenza di compatto).
La presenza di manufatti di amianto è nociva per la salute? Come si può vedere dalle foto che allego la mia abitazione affaccia sul cortile ove sono utilizzate, come coperture, le lastre di Eternit che si vedono. Posso inalare fibre? Sono a rischio? Sono necessari interventi di risanamento o di eliminazione della presenza?
Risposta:
Occorre premettere che la presenza di manufatti contenenti amianto non deve automaticamente essere considerata una presenza nociva, infatti la sua pericolosità è rappresentata dal possibile rilascio di fibre che, disperse nell'ambiente, potrebbero essere inalate dalle persone e conseguentemente divenire fonte di pericolo per la loro salute. E' quindi importante vigilare sullo stato di conservazione dei vari manufatti per essere in grado, con tempestività, di intervenire con le opportune azioni di salvaguardia (bonifica per incapsulamento o per rimozione se ed in quanto necessario). Va anche ricordato che le fibre di amianto hanno una bassissima velocità di sedimentazione per questo tendono a diffondersi nell'ambiente e raggiungere luoghi anche molto lontano dalla sorgente di emissione. Questo perché vengono mantenute sospese facilmente nell'atmosfera da fattori quali vento, traffico veicolare, movimentazioni meccaniche del terreno. Essendo le fibre di amianto molto resistenti agli agenti fisico-chimici e ambientali, permangono inalterate nell'ambiente per tempi molto lunghi e quindi, più che degradarsi per effetto di tali agenti, sono dagli stessi semplicemente ridistribuite nell'ambiente. Analizzando con attenzione la foto che Lei ha inviato, si rilevano situazioni differenti sia per la tipologia del manufatto installato sia per il suo stato di conservazione. In ogni caso il materiale apparirebbe usurato ma non vetusto e, per quanto è possibile rilevare, sufficientemente integro. Interventi particolari, allo stato non parrebbero necessari ma se ad un esame più attento Lei dovesse rilevare un danneggiamento (rotture, sbrecciamenti, fessurazioni, sfogliamenti) delle superfici inferiore ad un 10% circa delle varie superfici prese in considerazione dovrebbe suggerire al proprietario un intervento di restauro, l'eliminazione delle cause che potrebbero aver determinato la situazione in essere ed un controllo periodico per la conservazione dell'esistente; se il danneggiamento dovesse essere stimato superiore al 10% allora, rimosse le cause, dovrebbe essere attuato un programma di bonifica adeguato (incapsulamento generalizzato o rimozione). In caso di inerzia da parte del Suo interlocutore crediamo che una segnalazione alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio potrebbe essere utile per un accertamento diretto di carattere igienico-sanitario e, se dalla stessa ritenuto, per la formulazione di prescrizioni. Tenga infine conto che le azioni di bonifica che vengono compiute e che possono sviluppare rilascio di fibre, debbono essere realizzate da ditte che abbiano personale abilitato in modo da garantire l'efficacia e la correttezza dell'intervento.
Abbiamo da poco tempo preso in fitto un locale ad uso deposito per l'esercizio di attività commerciale. Dato che il tetto è ricoperto di Eternit, l'autorizzazione commerciale non ci viene rilasciata finchè non procediamo ad intervento di bonifica. Recentemente ho anche saputo che ci sono degli obblighi legislativi che interessano sia le industrie che i privati relativi al censimento di tutti i materiali contenenti amianto. Gradirei avere informazioni in merito alla normativa vigente per il censimento dei siti a rischio di amianto e sulle possibili agevolazioni concesse ai privati per l'eliminazione.
Risposta:
Le norme che regolamentano la gestione della presenza e gli interventi sui manufatti contenenti amianto in strutture civili ed industriali sono molteplici, tutte volte ad assicurare un'azione preventiva di tutela e salvaguardia della persona e dell'ambiente. Tra esse occorre sempre fare riferimento ad alcune considerate basilari che sono: - la Legge 257/92 che fa divieto di estrarre, produrre e commercializzare materiali contenenti amianto e vincola le Regioni a predisporre appositi Piani per la progressiva fuoruscita dal problema amianto - il Decreto del Presidente della Repubblica 8.8.94 che definisce i compiti delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della citata legge e formula gli atti di indirizzo per la redazione dei Piani - il Decreto Ministeriale 6.9.94 che contiene indicazioni e norme tecniche per la scelta del tipo di intervento sui materiali contenenti amianto e sulle modalità esecutive e definisce gli obblighi dei proprietati per la sorveglianza della presenza e la conservazione dell'esistente - il Decreto Ministeriale 20.8.99 che fornisce puntuali indicazioni in caso di interventi di bonifica per incapsulamento e sulla scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale per le vie respiratorie per gli operatori. E' responsabiità e compito del detentore del manufatto contenente amianto vigilare e conseguentemente operare, se ed in quanto necessario, per la conservazione del medesimo in modo da prevenire ogni - seppur infinitesimale - rilascio di fibre. E' infatti questo rilascio il problema connesso alla presenza di amianto nelle strutture e negli impianti: l'inalazione di fibre di amianto, che sono sensorialmente impercettibili, può generare complicazioni sanitarie negli individui rappresentate dall'insorgenza di specifiche malattie purtroppo non curabili. Fatta questa doverosa premessa, nello specifico si possono formulare due ipotesi cui ricondurre la richiesta di intervento di bonifica. La prima - il capannone in questione - ricoperto di lastre tipo Eternit - è in uno stato di conservazione non degradato e viene frequentato da persone terze che effettuano il deposito o il prelievo di quanto in esso contenuto; in questo caso si determinano le condizioni di un vero e proprio ambiente di lavoro nel quale deve essere assicurata la garanzia che non vi sono nell'aria fibre di amianto; occorre un accertamento analitico favorevole ed una attenta vigilanza, assicurata da persona idonea che possa prevenire l'eventuale insorgenza di fenomenti di deperimento dei manufatti; può essere consentita l'utilizzabilità dei locali con prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza. La seconda - lo stato di conservazione del manufatto di copertura è scadente e sussistono le condizioni per le quali si possono verificare rilasci di fibre in atmosfera (anche per effetto di rotture o sfaldamenti); l'ASL, o il Comune con il conforto dell'ASL, possono prescrivere la bonifica obbligatoria del manufatto per consolidare (nel caso la prescrizione riguardi la sola conservazione) o rimuovere (nel caso la prescrizione sia in tal senso) la copertura; il rilascio dell'autorizzazione è quindi subordinato alla realizzazione dell'intervento. Tenuto conto che l'ubicazione del capannone è in Regione Liguria è necessaria, qualora non sia stata fatta a suo tempo la notifica della presenza all'ASL territorialmente competente, la regolarizzazione della situazione; eventuali chiarimenti comportamentali è bene vengano comunque anche chiesti alle strutture di vigilanza della ASL medesima.
L'Assemblea Condominiale che verrà tenuta a breve nel Condominio ove abito verrà chiamata a deliberare la sostituzione del vaso di espansione in Eternit dell'impianto termico che è ancora in buono stato di conservazione come risulta dalle indicazioni fornite con le schede di censimento, con altro in vetroresina. Detta sostituzione è obbligatoria?
Risposta:
I materiali contenenti amianto non debbono essere obbligatoriamente rimossi. Gli interventi di messa in sicurezza - laddove si intenda procedere in tal senso oppure le condizioni del manufatto lo consentano - o di rimozione, diventano necessari quando si riscontra o si determina il degrado del materiale il quale, rilasciando fibre in atmosfera, provoca un pericoloso inquinamento. E' opportuno ricordare che solo l'inalazione e l'ingestione di fibre di amianto possono provocare danni irreversibili alla salute dell'individuo. Per questo motivo, conoscendo i pericoli, è necessario un appropriato sistematico controllo sullo stato di conservazione dei materiali installati.
La vigilanza sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto in un edificio di civile abitazione che ne ha regolarmente segnalato la presenza, a chi compete?
Risposta:
Il Proprietario dell'immobile e/o il Responsabile dell'attività per la quale è stato necessario compilare le apposite schede di autonotifica è tenuto ad individuare un Responsabile e ad incaricarlo del coordinamento e controllo di tutte le attività che potranno interessare i manufatti contenenti amianto, oltre a tenere una idonea documentazione dalla quale si possa rilevare la collocazione dei materiali in questione ed a garantire opportune misure di avvertenza e sicurezza. Il Proprietario, il Titolare, l'Amministratore di Condominio o di Impresa sono tenuti a sorvegliare o far sorvegliare i manufatti in opera, verificandone lo stato di conservazione e, in base ad esso, promuovere le azioni ritenute necessarie per la bonifica (Rif. D.M. Sanità 6 Settembre 1994).
Sento spesso parlare di eternit e del fatto che è un materiale fatto di amianto. Chiedo di conoscere che cosa si intende per eternit.
Risposta:
L'Eternit è un marchio commerciale di prodotti largamente usati in edilizia, che identifica materiali a base di cemento nei quali sono inglobate fibre di amianto. Con il termine eternit si identificano molti prodotti contenenti amianto quali lastre ondulate o piane, tubazioni, serbatoi, canne fumarie, ecc. La struttura del materiale è definita compatta in quanto la stessa - escludendo gli stati di particolare degrado che possono aver prodotto la degenerazione della matrice - può essere sgretolata solamente con l'utilizzo di attrezzi sia di tipo manuale (es. martello) sia funzionanti meccanicamente (es. dischi abrasivi o molastrici). Le azioni di cui sopra sono peraltro da evitare per quanto possibile - in caso di impossibilità è necessario adottare opportune attenzioni previste dalle normative -, onde evitare la dispersione di fibre nell'ambiente (sia esso chiuso o aperto). La dispersione di fibre nell'ambiente può avvenire, oltre che per effetto di sollecitazioni meccaniche, anche per azioni eoliche, per stress termico ed a seguito di dilavamento di acqua piovana.
Ho fatto la certificazione ed inviato la documentazione alla U.S.L. per presenza di amianto nella parte finale dello scarico dei fumi delle cucine. Quando, e se obbligatorio, effettuare la bonifica.
Risposta:
La bonifica dei materiali contenenti amianto è necessaria - fatta salva la libera scelta degli interessati ad intervenire anche in assenza dell'effettiva necessità - quando si evidenzia una situazione di pericolo rappresentata dal possibile rilascio di fibre in atmosfera. Tale rilascio può essere originato da cause diverse tra le quali vi è ovviamente anche quella del degrado del materiale - dovuto alla sua vetustà, all'effetto degli agenti atmosferici o a cause accidentali - che può non trattenere più, nella sua matrice oramai consunta, le fibre di amianto. In tutte le situazioni nelle quali il materiale mantiene uno stato di conservazione tale da non divenire, o ancor più essere, fonte di pericolo, è bene che non venga disturbato - talvolta azioni condotte con scarsa professionalità provocano effetti negativi maggiori rispetto alla stessa presenza del materiale - e che si attui nei suoi confronti un programma di controllo e manutenzione. Qualora siano invece necessarie azioni di bonifica, occorre possibilmente privilegiare l'incapsulamento o il confinamento, con successivo programma di controllo e manutenzione, intervenendo solo in ultima soluzione con la rimozione dei materiali.
Ho presentato all'U.S.L. l'autonotifica dei materiali con amianto sia friabile che compatto presenti nell'edificio ed ora devo programmare gli accertamenti sullo stato di conservazione. Quando sono tenuto a produrre le nuove comunicazioni e quale documento debbo utilizzare.
Risposta:
La certificazione da Lei prodotta all'Azienda Sanitaria Locale è servita per notificare la presenza, nell'edificio, di materiali - nella fattispecie di amianto sia in matrice compatta sia in matrice friabile - per i quali deve essere redatto periodicamente un rapporto di aggiornamento sullo stato di conservazione. La prima scadenza utile per la presentazione di detto rapporto è il 31 Maggio 2001 e da detta data scatterà l'annualità per la presenza di amianto in matrice friabile (2001, 2002, 2003, ecc.) e la triennalità per la presenza di amianto in matrice compatta (2001, 2004, ecc.). Il rapporto di aggiornamento della presenza di amianto deve essere redatto su apposite schede predisposte dalla Regione Liguria che vengono consegnate presso gli uffici centrali dell'Ente o presso le A.S.L. o estraibili dal sito internet della Regione: www.regione.liguria.it/salusoc/index.htm.
Chi ha proceduto ad incapsulare l'amianto esistente nel Condominio, è tenuto a presentare l'aggiornamento sullo stato di conservazione del materiale nel 2001.
Risposta:
L'incapsulamento dei materiali contenenti amianto ha lo scopo di limitare gli effetti dell'invecchiamento del materiale e delle conseguenze derivanti dalle prolungate esposizioni agli agenti atmosferici che possono essere causa di rilascio di fibre. Idonei incapsulanti favoriscono la conservazione dei materiali contenenti amianto e sono strumento di prevenzione per la tutela dell'individuo e dell'ambiente. Per essi deve sempre essere previsto un piano di sorveglianza, manutenzione e controllo, come del resto per tutto il materiale installato. L'applicazione di incapsulanti non esime dall'osservanza degli adempimenti connessi con la presenza di materiali contenenti amianto in quanto il materiale rimane comunque presente sebbene protetto.
Nell'assemblea condominiale l'Amministratore ha comunicato che entro la data fissata dalla Regione Liguria per la presentazione - anche se in ritardo rispetto ai termini previsti - delle autonotifiche della presenza di amianto (31 Maggio 2000) è stata indicata la presenza di materiali in Eternit. Vorrei sapere che cosa è l'Eternit avendone sentito parlare in assemblea in modo molto negativo e se è realmente così pericoloso come è stato presentato.
Risposta:
Eternit è un marchio di fabbrica che veniva apposto su tutti i prodotti realizzati in cemento amianto dalla Ditta che in quel modo si chiamava ed aveva sede a Casale Monferrato dove, intorno al 1910, ha iniziato la propria attività (lo stabilimento è stato abbandonato dal 1986). Il materiale "Eternit" è pressochè unicamente un manufatto in matrice cementizia o resinoide impastato con fibre di amianto (impiegato sia crisotilo sia crocidolite) ed è stato prodotto sotto forma di lastre, materiali ondulati, tubi per canne fumarie e tubi in grado di resistere a pressioni elevate. La pericolosità del manufatto è essenzialmente rappresentata dallo stato di degrado dello stesso che permette il rilascio delle fibre di amianto contenute nella matrice e la conseguente dispersione nell'atmosfera. Il pericolo reale è quindi la fibra che volatilizza e che avendo una bassissima velocità di sedimentazione tende a diffondersi nell'ambiente anche molto lontano dalla sorgente di emissione. La fibra permane inalterata nell'ambiente per tempi molto lunghi e può essere inalata divenendo così possibile agente nocivo per la salute degli individui.
Abito a Roma e possiedo una abitazione di due vani a Genova che uso saltuariamente in occasione dei miei brevi soggiorni. Il sistema di erogazione dell'acqua potabile è "a piceda" ed all'interno dell'abitazione vi è una vasca di accumulo di Eternit la cui marchiatura , nonostante la vetustà dell'installazione (metà anni cinquanta) è ancora parzialmente visibile. La vasca, che viene regolarmente pulita da Ditta specializzata, si presenta ancora in buono stato essendo opportunamente protetta ed è posta in luogo riparato. Vorrei sapere se sono tenuto a rimuoverla e se ne devo segnalare la presenza ed a chi. Ringrazio anticipatamente dell'informazione che mi verrà data.
Risposta:
Le disposizioni oggi in vigore riguardanti l'acquisizione di informazioni sulla presenza di materiali contenenti amianto presenti ed installati sul territorio ligure, prevedono che l'autonotifica della presenza di detti manufatti non deve essere fatta se essi sono installati in abitazione privata e non già in parti condominiali verso le quali l'accesso può essere plurimo (coutenti o ditte di manutenzione, ecc.). La rimozione del manufatto in questione non viene espressamente chiesta in nessun atto della Regione Liguria. L'intervento può essere comunque realizzato per iniziativa autonoma del detentore (in questo caso Lei) o dopo che è stata fatta, una valutazione del materiale installato, il rilievo che lo stesso presenta un diffuso ed esteso danneggiamento, la valutazione degli indicatori per la scelta del migliore e maggiormente adatto metodo di bonifica. Nel caso intendesse rimuovere comunque la vasca è necessario che prima di operare venga predisposto uno specifico piano di lavoro da parte dell'Impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento e che lo stesso sia approvato dall'ASL territorialmente competente (per Genova fare riferimento all'ambito territorialmente competente dell'ASL 3).
Si parla spesso di amianto e del fatto che deve essere smaltito con metodologie appropriate.Come è possibile riconoscere una confezione di rifiuto contenente amianto da altre confezioni di rifiuti di altra natura?
Risposta:
Intervenendo per manutenzioni, ripristini o bonifiche sui materiali rivestiti o contenenti amianto o comunque con presenze di amianto, si compiono lavorazioni - da eseguirsi sempre nel rispetto delle norme di sicurezza - che producono rifiuti contenenti amianto. Tali rifiuti vanno prioritariamente classificati per poterli collocare in una delle due categorie previste dalla normativa sui rifiuti: - materiale da costruzione a base di amianto - materiale isolante contenente amianto. Il rifiuto, confezionato con telo plastico sigillato o doppio sacco plastico impermeabile non deteriorabile opportunamente chiuso con doppio legaccio o con chiusura termosaldata, deve essere opportunamente etichettato con la "a" (campo nero e lettera bianca) che indica "attenzione contiene amianto" e con la "R" (campo giallo e lettera nera) di rifiuto pericoloso.
Share by: